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Servizi CAF

730

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- QUALI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO UTILIZZARE IL MODELLO 730

Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare:
  • redditi di lavoro dipendente;
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
  • alcuni redditi diversi;
  • alcuni redditi soggetti a tassazione separata.

Inoltre, possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che sono:
  • Pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base di una retribuzione convenzionale).
  • Soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (l'indennità di mobilità, trattamento di integrazione salariale, etc.).
  • Soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca.
  • Soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
  • Sacerdoti della Chiesa Cattolica.
  • Giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, etc.).

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno possono presentare il modello 730:
  • Al sostituto d'imposta se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio;
  • Ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.
  • Presentandolo esclusivamente al CAF ITALIA i soggetti che nel periodo d'imposta precedente posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 47, comma 1, lett. c-bis, del uir - definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa - almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.
  • I soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i minori, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate.
  • I produttori agricoli possono utilizzare il Mod. 730 solo se esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.

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- I SOGGETTI CHE NON POSSONO UTILIZZARE IL MODELLO 730

Non possono utilizzare il Modello 730, i contribuenti che nell’anno d’imposta precedente hanno:
  • Prodotto redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
  • Prodotto redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
  • Prodotto redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5 (ad es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende);
  • Realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate ovvero derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
  • Percepito, quale soggetto beneficiario, reddito proveniente da trust.

Non possono, inoltre, utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che:
  • Devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d’imposta modelli 770 ordinario e semplificato (ad es., imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”)

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- QUANDO SI PRESENTA

I termini per la presentazione sono:
  • entro il 30 aprile se il modello è presentato al sostituto d’imposta;
  • entro il 31 maggio se il modello è presentato al Caf o ad un professionista abilitato

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- DOCUMENTAZIONE UTILE CAF ITALIA - CAMPAGNA 730/2012

DOCUMENTI 730/2012 Elenco indicativo dei documenti da consegnare al CAF:

  • Copia documento di identità e codice fiscale
  • Copia del 730 anno precedente
  • Copia del CUD
  • Copia di tutte le spese da detrarre (mediche, badanti, assicurazioni vita, interessi mutuo, assicurazioni auto, spese ristrutturazione, asili nido, istruzione secondaria e universitaria ect…)
  • Visura catastale aggiornata immobili di proprietà
  • Copia eventuali contratti di affitto
LISTA ESAUSTIVA documenti da consegnare al CAF:

DOCUMENTAZIONE PER 730/2012
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- LE NOVITA’ DEL 730/2012

Ai fini della detraibilità delle spese sostenute per medicinali acquistabili senza prescrizione medica (farmaci “da banco”), il contribuente deve necessariamente essere in possesso del c.d. “scontrino fiscale parlante”;

  • L’introduzione di una cedolare secca (imposta sostitutiva del 21 per cento o del 19 per cento) sulle locazioni degli immobili ad uso abitativo ubicati sull’intero territorio nazionale (quadro B - sezione I e II);
  • La previsione di uno specifico codice di utilizzo degli immobili di interesse storico e/o artistico concessi in locazione, da indicare nel quadro relativo ai redditi dei fabbricati (codice 16 nella colonna 2 del quadro B sez. I);
  • L’eliminazione dell’obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara per fruire della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia (“decreto sviluppo”, entrato in vigore il 14 maggio 2011). In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione (quadro E - sezione III-B);
  • L’introduzione a carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui, a decorrere dal 2011, di un contributo di solidarietà del 3 per cento, da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo;
  • Il differimento del versamento di 17 punti percentuali dell’acconto IRPEF per l’anno 2011 alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno (l’acconto IRPEF è dovuto nella misura dell’82 per cento anziché del 99 per cento);
  • Il differimento del versamento di 17 punti percentuali dell’acconto cedolare secca per l’anno 2011 alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno (l’acconto cedolare secca è dovuto nella misura del 68 per cento anziché dell’85 per cento).

LE PROROGHE DEL 730/2012:

  • La detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia;
  • La detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente e la possibilità di ripartire la detrazione in un numero di rate da tre a dieci;
  • La detrazione del 19% per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido.
  • Le agevolazioni per i premi di produttività dei dipendenti del settore privato
  • La detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso

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- IL MODELLO 730 INTEGRATIVO

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve darne tempestiva comunicazione allo stesso, affinché questi elabori un Mod. 730 “rettificativo”.
Se invece il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della originaria dichiarazione sono diverse a seconda se l’integrazione comporta o meno una situazione di maggior favore per il contribuente.

Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata.
Qualora il contribuente riscontri errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell’imposta scaturita dal Mod. 730 originario purché non riguardino i dati del sostituto di imposta; a sua scelta può:
  • presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice Integrazione 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.
    Il Mod. 730 integrativo è comunque presentato ad un Caf anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto.
    Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf per il controllo della conformità dell’integrazione effettuata; se l’assistenza era stata prestata dal sostituto occorre esibire tutta la documentazione;
  • presentare un Mod. UNICO 2012 Persone fisiche, utilizzando l’eventuale differenza a credito richiedendone il rimborso.
    Il Mod. UNICO 2012 Persone fisiche può essere presentato entro il 30 settembre 2012 (correttiva nei termini) ovvero entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).

Integrazione della dichiarazione con riferimento esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta
Qualora il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio, o di averli forniti in modo inesatto, può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati, indicando il codice Integrazione 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.
Il nuovo Mod. 730 deve contenere le medesime informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

Integrazione della dichiarazione con riferimento sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un’ imposta invariata.
Qualora il contribuente riscontri errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell’imposta e il Mod. 730/4 non è mai pervenuto al sostituto d’imposta per inesattezze nei dati indicati nel frontespizio, può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati, indicando il codice Integrazione 3 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.

Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito Qualora il contribuente riscontri nel Mod.730 presentato errori od omissioni la cui correzione determina un maggior debito o un minor credito, dovrà utilizzare il Mod. UNICO 2012 Persone Fisiche, che può essere presentato:
  • entro il 30 SETTEMBRE 2012 (correttiva nei termini). In questo caso se dalla integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472 del 1997;
  • entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dalla integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 472 del 1997;
  • entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l’applicazione delle sanzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa - art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998)
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- LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730

Il Mod. 730 può essere presentato al proprio sostituto d’imposta, se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale, oppure a un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).

I dipendenti delle amministrazioni dello Stato possono presentare il Mod. 730 all’ufficio che svolge le funzioni di sostituto d’imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto d’imposta, svolge l’attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.

Tutta la documentazione relativa al modello 730 dovrà essere conservata fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione.
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- IL VISTO DI CONFORMITÀ E L'ASSEVERAZIONE DEI DATI

I responsabili dell'assistenza fiscale devono verificare la conformità dei dati esposti nella dichiarazione Mod. 730 alle risultanze della documentazione esibita dai contribuenti.

Sulla base della documentazione esibita e delle disposizioni di legge, gli oneri deducibili, la deduzione per la progressività dell'imposizione, le detrazioni d'imposta e le ritenute spettanti, nonché gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto ovvero i rimborsi spettanti, devono essere correttamente indicati nei Mod. 730 elaborati dal Caf Confcontribuenti.

In caso di controllo e di richiesta di documenti e di chiarimenti al contribuente, sarà informato contestualmente anche il responsabile dell'assistenza fiscale che ha rilasciato il visto di conformità.

Nella selezione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo formale, l'Amministrazione finanziaria utilizzerà appositi criteri diversificati rispetto a quelli utilizzati per la selezione delle dichiarazioni elaborate direttamente dal sostituto d'imposta per le quali non è stato rilasciato il visto di conformità.

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- LO SCADENZIARIO MOD. 730/2012

Entro il: 30-04-2012
  • Chi: Contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale
  • Che cosa: Presentazione al datore di lavoro od ente pensionistico del mod. 730 e della busta contenente la scelta della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF
  • Come: Consegna diretta al datore di lavoro od Ente pensionistico che rilascia apposita ricevuta (mod.730/2)
Entro il: 31-05-2012
  • Chi: Contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale
  • Che cosa: Presentazione al C.A.F. del mod. 730 e della busta contenente la scelta della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF
  • Come: Consegna diretta al C.A.F. che rilascia apposita ricevuta (mod.730/2)

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- INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS 30.6.2003 N. 196

"Il Codice in materia di protezione dei dati personali" D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prevede un sistema di garanzia a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

I dati richiesti nella dichiarazione: anagrafici, quelli necessari per la determinazione dell'imponibile e dell'imposta, la sottoscrizione, devono essere sempre indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e a volte anche penale.

Possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti dalla normativa vigente degli altri dati,ossia, quelli relativi agli oneri per i quali spetta una deduzione dal reddito o una detrazione dall'imposta.

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 fanno parte dei dati di natura "sensibile" la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef (anche se è facoltativa).

Gli intermediari, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolari del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare sono "titolari":
  • il Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, presso il quale sarà conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili della stessa amministrazione;
  • Il CAF ITALIA, che deve rendere noto agli interessati i dati identificativi dei responsabili nominati.

L'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo, con facoltà di correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero cancellarli od opporsi al loro trattamento direttamente presso il titolare o i responsabili del trattamento, se trattati in violazione di legge.

Gli intermediari, limitatamente al trattamento dei dati personali diversi dal quelli "sensibili", non sono tenuti ad acquisire il relativo consenso da parte degli interessati, essendo il loro conferimento obbligatorio per legge.

Il suddetto consenso è invece obbligatorio per il trattamento dei dati sensibili, quali quelli relativi alla scelta dell' 8 per mille dell'Irpef, che viene manifestato con la firma con cui si effettua la scelta.

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